Le nuove misure del Fondo 394 costituiscono, sia per la componente di finanziamento a tasso agevolato che per la componente di cofinanziamento a fondo perduto, aiuti de minimis concessi per costi ammissibili specificamente individuati nelle Circolari operative.
Trovano applicazione le regole sul cumulo previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato applicabile (cfr. articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 “de minimis”), nonché le specifiche disposizioni normative nazionali e unionali, tempo per tempo vigenti, che disciplinano le altre misure pubbliche con cui si verificherebbe il cumulo e che dispongono eventuali limiti o divieti di cumulabilità.
Pertanto, eventuali ulteriori limitazioni alla cumulabilità delle nuove misure del Fondo 394 possono derivare dalla circostanza che siano le specifiche disposizioni normative, tempo per tempo vigenti, applicabili alle altre misure di favore con cui si verificherebbe il cumulo, a prevedere limiti o un divieto di cumulo con altre misure agevolative.
In merito alla cumulabilità delle nuove misure del Fondo 394 con il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali (incentivi fiscali Industria 4.0) – che non costituiscono aiuti di Stato in quanto misura di carattere generale come confermato dall’Agenzia delle entrate e dal MIMIT – trovano applicazione le specifiche disposizioni che disciplinano la misura Industria 4.0.
In particolare, si evidenzia che l’ultimo periodo del comma 1059 della legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), come successivamente modificato e integrato, attualmente prevede espressamente che il credito d’imposta «è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive…, non porti al superamento del costo sostenuto». In sostanza, la cumulabilità sugli stessi costi ammissibili è ammessa nel limite massimo rappresentato dal costo sostenuto (cfr. la normativa in materia consultabile al seguente link).
In merito alla cumulabilità con le agevolazioni della misura Beni Strumentali – Nuova Sabatini (che costituiscono aiuti di Stato concessi in regime GBER), il punto 8.8 della Circolare direttoriale 6 dicembre 2022, n. 410823 attualmente prevede che “Le agevolazioni sono cumulabili con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili all’aiuto in questione in base ai regolamenti di esenzione applicabili in funzione dell’attività svolta dall’impresa beneficiaria” (cfr. la normativa in materia e le FAQ consultabili al seguente link )