FAQ – Nuovi finanziamenti agevolati

Tutti gli strumenti di cui alle Circolari 3-4-5-6-7-8/394/2023

Ho già richiesto/ottenuto in passato un intervento agevolativo del Fondo 394, posso richiedere un nuovo finanziamento?

È possibile chiedere più interventi agevolativi del Fondo 394, entro il limite di esposizione verso il Fondo 394 del 35% dei ricavi medi dell’ultimo biennio, ferma restando la verifica della disponibilità di plafond de minimis come specificato nelle circolari operative. Le progettualità e le spese finanziabili devono essere diverse. Resta inteso che devono essere rispettate tutte le condizioni di ammissibilità indicate al paragrafo 2.2 di ciascuna Circolare e che pertanto, tra l’altro, l’impresa:

  • non deve risultare inadempiente ad altre obbligazioni assunte nei confronti della SIMEST in qualità di gestore di fondi pubblici e non deve comunque trovarsi in alcuna delle situazioni previste quale causa di revoca dell’Intervento Agevolativo; 
  • deve avere integralmente restituito gli importi oggetto di un provvedimento di revoca, totale o parziale, o di restituzione dei finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo 394/81 o di un Cofinanziamento.

N.B. In caso di apertura di conto corrente dedicato online, per il buon esito dell’erogazione, sarà necessario che il conto sia attivo, come da precise indicazioni fornite dall’istituto bancario di riferimento (solitamente viene richiesto un bonifico a favore del nuovo conto al fine di attivazione).

Cosa si intende per esposizione verso il Fondo 394?

Il calcolo dell’esposizione nei confronti del Fondo 394, Fondo Promozione Integrata e Fondo Crescita Sostenibile, con riferimento a tutte le tipologie di operatività (comprese PNRR, Ucraina, Ristori), al fine di determinare l’importo massimo concedibile per le nuove richieste di Intervento agevolativo, è effettuato sommando:

  • l’importo complessivo degli Interventi agevolativi richiesti e non ancora deliberati, incluso quello oggetto della domanda per cui si effettua il calcolo, e
  • l’importo complessivo non ancora rimborsato degli Interventi Agevolativi concessi al netto dell’importo delle eventuali quote a fondo perduto già oggetto di consolidamento. 

Cosa si intende per “spese oggetto di altra agevolazione pubblica non cumulabili”? Le nuove misure del Fondo 394 sono cumulabili con le misure Industria 4.0 e con le misure “Beni strumentali – nuova Sabatini”?

Le nuove misure del Fondo 394 costituiscono, sia per la componente di finanziamento a tasso agevolato che per la componente di cofinanziamento a fondo perduto, aiuti de minimis concessi per costi ammissibili specificamente individuati nelle Circolari operative.

Trovano applicazione le regole sul cumulo previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato applicabile (cfr. articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 “de minimis”), nonché le specifiche disposizioni normative nazionali e unionali, tempo per tempo vigenti, che disciplinano le altre misure pubbliche con cui si verificherebbe il cumulo e che dispongono eventuali limiti o divieti di cumulabilità.  

Pertanto, eventuali ulteriori limitazioni alla cumulabilità delle nuove misure del Fondo 394 possono derivare dalla circostanza che siano le specifiche disposizioni normative, tempo per tempo vigenti, applicabili alle altre misure di favore con cui si verificherebbe il cumulo, a prevedere limiti o un divieto di cumulo con altre misure agevolative.

In merito alla cumulabilità delle nuove misure del Fondo 394 con il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali (incentivi fiscali Industria 4.0) – che non costituiscono aiuti di Stato in quanto misura di carattere generale come confermato dall’Agenzia delle entrate e dal MIMIT – trovano applicazione le specifiche disposizioni che disciplinano la misura Industria 4.0. 

In particolare, si evidenzia che l’ultimo periodo del comma 1059 della legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), come successivamente modificato e integrato, attualmente prevede espressamente che il credito d’imposta «è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive…, non porti al superamento del costo sostenuto». In sostanza, la cumulabilità sugli stessi costi ammissibili è ammessa nel limite massimo rappresentato dal costo sostenuto (cfr. la normativa in materia consultabile al seguente link).

In merito alla cumulabilità con le agevolazioni della misura Beni Strumentali – Nuova Sabatini (che costituiscono aiuti di Stato concessi in regime GBER), il punto 8.8 della Circolare direttoriale 6 dicembre 2022, n. 410823 attualmente prevede che “Le agevolazioni sono cumulabili con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili all’aiuto in questione in base ai regolamenti di esenzione applicabili in funzione dell’attività svolta dall’impresa beneficiaria” (cfr. la normativa in materia e le FAQ consultabili al seguente link

Perché è possibile scegliere il tasso agevolato al 10%, 50% o 80% del tasso di riferimento UE? È possibile conoscere in anticipo quanto plafond de minimis occuperà il finanziamento che intendo richiedere?

Per conoscere i vantaggi della scelta del tasso agevolato e accedere al tool di calcolo del plafond de minimis assorbito dall’intervento SIMEST, consulta la sezione dedicata.

Scopri di più

Non ho ancora presentato la richiesta di finanziamento, ma ho già pagato alcune spese/ho già ricevuto la fattura per alcune spese che non ho ancora pagato, posso includerle nel finanziamento SIMEST?

No, le spese sono ammissibili solo se fatturate e pagate nel periodo di realizzazione, che decorre dalla data di ricezione del CUP che verrà fornito in sede di istruttoria. 

Nell’ambito dei criteri per l’accesso al fondo perduto, per il criterio relativo alle certificazioni ambientali/di sostenibilità è necessario avere tutte le certificazioni indicate in Circolare (ISO 45001, ISO 14001, SA8000)?

No, è sufficiente averne solo una tra quelle indicate. 

È possibile indicare, come conto corrente dedicato, il conto “QONTO”?

No, in quanto Qonto non risulta essere un conto corrente attivo alla ricezione delle transazioni in entrata, bensì, esclusivamente, un conto di pagamento.

Transizione Digitale di cui alla Circolare 4/394/2023

Sono una PMI con un fatturato export inferiore al 10% ma superiore al 3%. Come dimostro di far parte di una filiera (almeno 2 imprese clienti)?

Attraverso la presentazione di almeno 2 contratti di fornitura, stipulati da almeno 12 mesi dalla presentazione della Domanda, con almeno 2 imprese clienti. I 2 contratti di fornitura (anche non i medesimi) dovranno essere mantenuti in sede di rendicontazione.

 

Inserimento Mercati di cui alla Circolare 3/394/2023

Se gestisco il programma tramite una partecipata locale, chi può sostenere le spese?

Nel caso di gestione del programma tramite partecipata locale, le spese possono essere sostenute sia dall’impresa italiana richiedente il finanziamento, sia dalla società partecipata locale in misura proporzionale alla quota detenuta dall’impresa italiana. 

È altresì possibile per la società partecipata locale rifatturare integralmente le spese sostenute all’impresa richiedente italiana.

Le modalità di utilizzo del conto corrente dedicato per tali fattispecie sono indicate all’Allegato 3 della Circolare n. 3/394/2023.