(Aggiornamento marzo 2025) La Delibera Quadro e le Circolari operative PNRR impongono il rispetto dell’obbligo di assenza del c.d. “doppio finanziamento” (ossia il divieto di doppia copertura dei medesimi costi/spese), lasciando invece aperta la possibilità, per costi diversi o diverse quote parti del costo di uno stesso bene/progetto che non sono oggetto di sostegno da parte della misura del PNRR SIMEST/Fondo 394, di cumulare il sostegno di diverse fonti finanziarie pubbliche.
A titolo esemplificativo, se la misura del PNRR SIMEST/Fondo 394 finanzia il 40% del valore di un bene/progetto, la quota rimanente del 60% può essere finanziata attraverso altre fonti, purché si rispettino le disposizioni di cumulo di volta in volta applicabili e, complessivamente, non si superi il 100% del relativo costo. Per non incorrere nel divieto di doppio finanziamento, le diverse risorse pubbliche (RRF, altre risorse europee e risorse nazionali) potranno cumularsi – laddove la specifica normativa applicabile lo consenta – a copertura di diversi costi di un progetto/investimento o di diverse quote parti del medesimo costo e, comunque, nei limiti del 100% del costo sostenuto (o eventuali altri derivanti dalla disciplina applicabile agli interventi in questione, anche in materia di aiuti di Stato).
In particolare, con riferimento ai progetti finanziati dalla misura del PNRR SIMEST/Fondo 394 che incrocino la Misura credito di imposta “Transizione 4.0”, di titolarità del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, a seguito di un confronto tra le Amministrazione coinvolte e il Ministero dell’economia e delle finanze, è ritenuta ammissibile in fase di rendicontazione la cumulabilità delle agevolazioni, nei limiti del 100% del costo sostenuto. Pertanto, la quota di costo del bene, non coperta con le agevolazioni PNRR SIMEST/Fondo 394, potrà essere oggetto dell’agevolazione del credito d’imposta Transizione 4.0, con il limite che la sommatoria delle diverse agevolazioni non potrà superare il costo totale (100%) del bene (si evidenzia, inoltre, che l’impresa deve tener conto anche del beneficio ascrivibile alla non concorrenza del credito d’imposta alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP (cfr. Circolare AdE n. 9-E del 23 luglio 2021 in particolare al paragrafo 6 “cumulo con altre agevolazioni”).
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