Obbligo di conformità ai principi DNSH (“non arrecare un danno significativo”)
Tutte le spese finanziate devono essere coerenti con i principi del “non arrecare un danno significativo” (Do Not Significant Harm – DNSH) ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento Tassonomia (UE) 2020/852, in conformità agli Orientamenti tecnici della Commissione europea (2021/C/58/01), relativi ai sei obiettivi ambientali:
- mitigazione dei cambiamenti climatici;
- adattamento ai cambiamenti climatici;
- uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine;
- economia circolare;
- prevenzione e riduzione dell’inquinamento;
- protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.
In base a tali principi, per le spese rendicontate sarà necessario dichiararne la rispondenza a specifici requisiti di sostenibilità ambientale, pena l’inammissibilità della spesa.
L’impresa dovrà pertanto presentare in sede di rendicontazione, per ciascuno degli strumenti, la “Dichiarazione di conformità al DNSH” secondo la guida del MEF. Qualora una spesa non rientrasse nell’ambito della suddetta guida, l’impresa dovrà fornire un report di conformità ai principi del DNSH redatto da un consulente ambientale.